La rubrica | L’amministratore, questo sconosciuto

A seguito della legge 220 del 2012 sono stati definiti i requisiti per poter esercitare la professione dell’amministratore di condominio.

Il primo passo fondamentale è la partecipazione ad un corso di formazione abilitante all’esercizio della professione, presso una delle associazioni di categoria; successivamente, con cadenza annua vi è l’obbligo di partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata di almeno 15 ore.

Passiamo ora agli obblighi di legge dell’amministratore, dettati dall’articolo 1129 del codice civile:

  • affissione targa con le generalità dell’amministratore: deve essere posizionata sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi e deve riportare il domicilio e recapiti;
  • conto corrente: l’amministratore ha l’obbligo di far transitare tutte le somme su un conto corrente intestato al condominio;
  • passaggio di consegne: al termine del mandato l’amministratore ha l’obbligo di consegnare tutta la documentazione al suo successore;
  • riscossione forzosa delle somme: l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione coatta degli importi dovuti dai condomini entro sei mesi dalla chiusura del bilancio;
  • durata incarico: l’incarico ha la durata di un anno e s’intende rinnovato per eguale durata;
  • revoca amministratore: può essere deliberata in qualsiasi periodo dal’assemblea con le stesse maggioranze della nomina o con le modalità previste dal regolamento. Può anche essere disposta dall’autorità giudiziaria su richiesta di ogni condomino nel caso che non rende il conto della gestione e in caso di gravi irregolarità.

Oltre agli obblighi novellati dal’art. 1129, l’amministratore ha le seguenti mansioni, dettate dall’art. 1130:

  • eseguire le delibere dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del consuntivo, del preventivo spese e relativo riparto;
  • curare l’osservanza del regolamento condominiale;
  • regolamentare l’uso delle cose comuni affinché sia assicurato il miglior godimento ad ogni condomino;
  • riscuotere le quote condominiali ed emetterle per la manutenzione ordinaria dello stabile;
  • eseguire gli adempimenti fiscali;
  • provvedere alla tenuta dei registri di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari, dei verbali delle assemblee, delle nomine e revoche e di contabilità; quest’ultimo si può tenere anche in formato elettronico (a mezzo di un foglio di calcolo).

Amm.re Andrea Di Martino
andreadimartino94@gmail.com