La rubrica dell’amministratore | La modifica delle tabelle millesimali

Nel condominio, per costituire un’assemblea, deliberare e ripartire le spese, vengono applicate, ove ci sono, le tabelle millesimali.

Dette tabelle rappresentano il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare, sono espresse in millesimi e sono allegate al regolamento di condominio.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale, possono essere rettificati o modificati solo con il consenso unanime dei condomini.

Nel caso in cui vi fossero stati degli errori o modifiche nell’edifico, le tabelle possono essere rettificate o modificate, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del codice civile (“sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”).

Si specifica che per modifica di una parte dell’edificio si intende la sopraelevazione, incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari; in particolare tale modifica deve alterare per più di un quinto il valore proporzionale delle unità immobiliari anche se solo di un condomino.

Nel caso in cui la modifica delle tabelle è causata da una variazione, il costo relativo alla correzione delle tabelle è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Altresì, si specifica, che non comporta modifiche della tabella millesimale il frazionamento di una unità immobiliare in più unità essendo che non si verifica alcuna delle condizioni previste dall’art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sopra riportate, perché la somma delle nuove quote millesimali risulta uguale a quella precedente, per cui per aggiornare le tabelle millesimali si procede con una semplice operazione matematica.

Amm.re Andrea Di Martino
andreadimartino94@gmail.com

*fonte: ilcondominionuovo.it

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