A seguito della legge 220 del 2012 sono stati definiti i requisiti per poter esercitare la professione dell’amministratore di condominio.
Il primo passo fondamentale è la partecipazione ad un corso di formazione abilitante all’esercizio della professione, presso una delle associazioni di categoria; successivamente, con cadenza annua vi è l’obbligo di partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata di almeno 15 ore.
Passiamo ora agli obblighi di legge dell’amministratore, dettati dall’articolo 1129 del codice civile:
- affissione targa con le generalità dell’amministratore: deve essere posizionata sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi e deve riportare il domicilio e recapiti;
- conto corrente: l’amministratore ha l’obbligo di far transitare tutte le somme su un conto corrente intestato al condominio;
- passaggio di consegne: al termine del mandato l’amministratore ha l’obbligo di consegnare tutta la documentazione al suo successore;
- riscossione forzosa delle somme: l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione coatta degli importi dovuti dai condomini entro sei mesi dalla chiusura del bilancio;
- durata incarico: l’incarico ha la durata di un anno e s’intende rinnovato per eguale durata;
- revoca amministratore: può essere deliberata in qualsiasi periodo dal’assemblea con le stesse maggioranze della nomina o con le modalità previste dal regolamento. Può anche essere disposta dall’autorità giudiziaria su richiesta di ogni condomino nel caso che non rende il conto della gestione e in caso di gravi irregolarità.
Oltre agli obblighi novellati dal’art. 1129, l’amministratore ha le seguenti mansioni, dettate dall’art. 1130:
- eseguire le delibere dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del consuntivo, del preventivo spese e relativo riparto;
- curare l’osservanza del regolamento condominiale;
- regolamentare l’uso delle cose comuni affinché sia assicurato il miglior godimento ad ogni condomino;
- riscuotere le quote condominiali ed emetterle per la manutenzione ordinaria dello stabile;
- eseguire gli adempimenti fiscali;
- provvedere alla tenuta dei registri di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari, dei verbali delle assemblee, delle nomine e revoche e di contabilità; quest’ultimo si può tenere anche in formato elettronico (a mezzo di un foglio di calcolo).
Amm.re Andrea Di Martino
andreadimartino94@gmail.com