I lavori edili che di fatto comporteranno la distruzione di un fondo agricolo di circa 1500 mq. con la presenza di residui alberi di agrumi in ambito urbano, secondo il responsabile dell’UTC di Meta arch. Diego Savarese, non hanno alcun nesso e/o attinenza con l’ambiente, ragion per cui l’associazione del panda non ha legittimità a visionare i progetti!!!
“E’ incredibile – commenta Claudio d’Esposito Presidente del WWF Terre del Tirreno – a Meta siamo all’anno zero!!! Sembra di essere nel gioco dell’oca dove, quando stai per concludere il giro, all’improvviso devi tornare alla partenza. Il WWF da sempre è in prima linea nella battaglia legata alla spasmodica costruzione di parcheggi interrati in penisola sorrentina, che hanno comportato la violenta distruzione di interi giardini, agrumeti e fondi agricoli, con alberi di ciliegi, noci e ulivi anche plurisecolari e, con essi, dello stesso prezioso paesaggio. Dopo oltre un decennio di battaglie, diffide, ricorsi, denunce e processi, si è fatto finalmente chiarezza sulla reale applicazione della legge, che è stata troppe volte male interpretata e/o raggirata per consentire quello che è stato dalla nostra associazione definito il business Boxlandia: un giro di affari nell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro!!! Ma proprio quando la distruzione dei nostri giardini sembrava frenata, a seguito di molteplici sentenze del TAR, del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione, oltre che di condanne in sede penale ed indagini avviate dalla Corte dei Conti, ma anche per la crisi e la saturazione stessa del mercato, ecco che a Meta si ricomincia a tagliare alberi per costruire ennesimi box interrati? E quando il WWF, come da prassi, chiede di visionare i progetti, il Funzionario responsabile del Settore Urbanistica del comune arch. Diego Savarese stavolta ci comunica, tramite messo comunale, che il WWF non ha diritto a vedere gli elaborati progettuali chiarendo che, ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 di recepimento della direttiva 2003/4CE concernente l’accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai sensi della legge n. 108 del 2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus sull’informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente, la richiesta non può essere accolta in quanto i documenti non hanno rilievo ambientale ovvero la richiesta stessa non è individuata con riferimento alle matrici ambientali!”
Sono due, per la precisione, i Permessi di Costruire rilasciati a fine settembre 2016 nel comune di Meta (il n.2 rilasciato alla sig.ra Canale Concetta e sig. D’Alise Raffaele, comproprietari di un terreno di 517 mq. – e il n.3 rilasciato alla Società SO. GE. PA. s.r.l. rappresentata legalmente dal sig. Cacace Antonio, comproprietario assieme a Cacace Pasquale e Cacace Teresa di un terreno di 936 mq) per la realizzazione di autorimesse interrate, rispettivamente di 14 e 33 box auto, all’interno di fondi agricoli confinanti tra loro con accesso su via Corso Italia, un’arteria stradale ad altissima intensità di traffico veicolare trattandosi della principale via di accesso (entrata ed uscita) alla penisola sorrentina.
Tale area, inoltre, è posta nelle immediate adiacenze di un’altra mega-autorimessa già realizzata a monte (in difformità dal progetto autorizzato come accertato dalla sentenza di primo grado del procedimento penale che ha visto la condanna degli imputati) e, qualora messa in essere, andrebbe a sconvolgere l’ennesimo tassello del fragile territorio agricolo del comune metese andando a costituire, senza soluzione di continuità, una conurbazione di parcheggi che unirebbe il Corso Italia al Ponte Orazio posto al confine del Vallone Lavinola, oltre ad un grave consumo di suolo.
Tuttavia l’intervento urbanistico autorizzato appare in contrasto con la destinazione d’uso dell’area così come inquadrata nel P.R.G. del Comune di Meta. L’intervento in esame, infatti, come si deduce dal permesso rilasciato, si andrà a realizzare in zona territoriale “4” del P.U.T. dell’area Sorrentina-Amalfitana, ovvero, di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado e, in ambito del P.R.G. vigente, nella zona territoriale “E” nella quale sono consentiti, (lett. f) le seguenti utilizzazioni: “infrastrutture di mobilità: percorsi pedonali, percorsi ciclabili, percorsi carrabili, parcheggi … ecc.”
In tale zona sono consentiti quindi anche “parcheggi” ma nella misura in cui tali opere devono avere una valenza pubblica; ragion per cui per parcheggi è da intendersi parcheggi a rotazione e non già box auto che, come statuito oramai da diverse sentenze, sono da considerarsi a tutti gli effetti come opere di edilizia privata!!! Tra l’altro i permessi di costruire n.2 e n.3 sono stati rilasciati alla CONDIZIONE SPECIALE che vengano perfettamente osservate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n°35/87.
“Alla luce di molteplici decisioni del TAR Campania ed, oggi, anche del Consiglio di Stato, il rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione di box auto in questione ci appare illegittimo, in quanto contrastanti con le norme vigenti e, per tale motivo, sarebbe saggio da parte del Funzionario comunale anziché tenere segregati gli atti, negando in modo pretestuoso e grave il diritto di accesso al WWF, in via di autotutela di revocare e/o in subordine di sospendere con immediatezza l’efficacia dei permessi di costruire rilasciati.”
WWF -Terre del Tirreno