Pergo-tenda con pedana, il bar-caffetteria “batte” il Comune in tribunale

La pergo-tenda con pedana, autorizzata per un periodo stagionale, potrebbe non necessitare di smontaggio (e quindi restare pienamente “operativa”) se adottati accorgimenti meno impattanti e se, in zona, esistono già analoghe strutture esterne autorizzate a carattere permanente. Salvo, naturalmente, la facoltà di rideterminare la materia da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici.

E’ quanto si può ragionevolmente dedurre da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania (Tar) che, di fatto, introduce nuovi elementi in un settore, come quello dell’occupazione delle aree esterne e del suolo pubblico, dove da anni, a Sorrento, è decisamente difficile trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di chi lavora e quelle (legittime) di chi “vive”.

Nella circostanza, il Tar ha condannato il Comune di Sorrento e il Ministero per i beni e le Attività culturali al pagamento delle spese di lite (liquidate pochi giorni fa), accogliendo, contestualmente, il ricorso dei gestori di un bar-caffetteria a via degli Aranci. Gestori che avevano trascinato in giudizio le due amministrazioni in seguito al diniego di autorizzazione della struttura esterna del bar (una pergo-tenda con pedana) su base annuale. Struttura già autorizzata per un periodo stagionale (da aprile-novembre), alla luce di un permesso a costruire in sanatoria del 2012.

Il diniego all’utilizzo permanente della struttura è arrivato nel 2014 dalla Soprintendenza, richiamando il parere negativo della Commissione per il paesaggio del Comune di Sorrento. Diniego seguito dall’avvio, da parte dell’amministrazione comunale sorrentina, del procedimento finalizzato alla cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ma per la società che gestisce il bar-caffetteria sono tutti atti illegittimi.

Motivo? Difetto di istruttoria, carenza di motivazione e disparità di trattamento.

Innanzitutto perché la “Soprintendenza non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la circostanza che l’intervento concerne una struttura già esistente e assentita rispetto al contesto ambientale (sebbene solo per un periodo stagionale)”.

Peraltro, la Soprintendenza “non avrebbe valutato le modifiche progettuali proposte per mitigare l’impatto della struttura, né avrebbe atteso le osservazioni presentate dalla società nel rispetto del termine dei dieci giorni, in quanto il provvedimento è stato emesso prima della scadenza degli stessi”.

Ma non solo: “i provvedimenti impugnati sarebbero viziati anche per eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché la Soprintendenza e il Comune di Sorrento avrebbero rilasciato parere favorevole in relazione ad analoghe strutture esterne ubicate nella stessa via degli Aranci senza valutare negativamente l’impatto ambientale sul contesto di riferimento, nonostante il carattere permanente e non stagionale delle stesse”. Motivazioni accolte dal Tar, che ha annullato i provvedimenti di Soprintendenza e Comune e condannato entrambe le amministrazioni al pagamento di complessivi 2mila euro.

Giuseppe Damiano